sabato 17 ottobre 2015
I rischi della Voluntary Disclosure
Cosa rischia chi non aderisce alla Voluntary Disclosure?
La richiesta di gruppo dell'Olanda, le mosse dell'Agenzia delle Entrate, l'inchiesta sulla Lista Falciani delineano un quadro molto pericoloso per chi sceglie di non regolarizzare i propri capitali all'estero.
In breve tempo il Fisco italiano potrà conoscere tutte le posizioni all'estero non dichiarate in Italia ed emettere avvisi di accertamento per importi superiori ai capitali detenuti all'estero.
mercoledì 30 settembre 2015
Proroga VD al 30 novembre 2015
Il Governo italiano ha prorogato il termine per aderire alla
Voluntary Disclosure al 30 novembre
2015.
Tuttavia ad oggi ancora moltissime persone non sono a
conoscenza di tale fondamentale opportunità per preservare il proprio
patrimonio e prevenire l’irrogazione di sanzioni di rilevante entità.
E’ notizia di questi giorni che l’Olanda ha inviato alla
Svizzera la prima richiesta di gruppo
per conoscere i dati dei propri cittadini che detengono conti presso gli
istituti di credito elvetici.
Gli Stati Uniti hanno già richiesto alle banche svizzere la
lista di coloro che hanno chiuso i conti negli ultimi anni e non hanno
regolarizzato tali posizione.
Si prevede, quindi, che anche l’Agenzia delle Entrate
italiana a breve richieda tali informazioni alla Svizzera, al Liechtenstein ed
al Principato di Monaco.
Inoltre, nelle ultime settimane si stanno intensificando gli
accessi della stessa Guardia di Finanza di Torino nei confronti di contribuenti
il cui nominativo è risultato inserito nella c.d. Lista Falciani.
E’ pertanto fondamentale che coloro che detengono un conto
all’estero aderiscano alla Voluntary Disclosure, al fine di conseguire una
completa regolarizzazione dal punto fiscale ed una piena immunità sotto il
profilo penale.
Alla luce degli ultimi sviluppi, in particolare vista la
possibilità per gli accertatori di fruire del raddoppio dei termini in caso di
relazioni bancarie in Paesi Black List, è necessario che aderiscano alla
Voluntary Disclosure anche coloro che hanno già da tempo chiuso il proprio
conto estero.
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martedì 16 giugno 2015
Voluntary Disclosure, ultima occasione per l'emersione dei capitali esteri
La Voluntary Disclosure è l’ultima
opportunità che consente di regolarizzare i capitali esteri non dichiarati in
Italia sanando la propria posizione fiscale, con una completa immunità sotto il
profilo penale, e preservando l'effettiva disponibilità del patrimonio.
La VD si inserisce nel contesto
internazionale di lotta globale all’evasione fiscale. Dal momento che il
trasferimento di numerosi capitali in
realtà “offshore” ha prodotto a livello globale una notevole erosione delle
risorse fiscali dei singoli Paesi, Stati Uniti e Unione Europea hanno fatto
forti pressioni nei confronti dei Paesi Black Lists affinché questi, con la
minaccia dell’isolamento nell’operatività mondiale, aderiscano a un sistema di
scambio automatico dei dati.
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lunedì 11 maggio 2015
La fine dei paradisi fiscali
A seguito
delle intese stipulate in sede OCSE, molti Paesi si stanno progressivamente
allineando alle regole internazionali sullo scambio dei dati in materia di
cooperazione amministrativa. Anche molti Stati precedentemente inseriti nella
c.d. "Black List" hanno cominciato ad allinearsi agli
standard internazionali di trasparenza.
Che cosa prevede l’accordo stipulato tra
l’Italia e la Svizzera?
Il recente accordo stipulato con la
Confederazione Elvetica concerne una modifica del Trattato tra Italia e
Svizzera sulle doppie imposizioni e rivede l'articolo sullo scambio di
informazioni adeguandolo agli standard Ocse. Si tratta quindi dell'ultima
occasione per il cittadino che voglia mettersi in regola di regolarizzare la
propria posizione con il fisco italiano senza incorrere in sanzioni penali per
reati fiscali.
La legge sulla Voluntary Disclosure
prevede, infatti, che questo accordo sia il presupposto per poter beneficiare
di una consistente riduzione delle sanzioni e dei medesimi termini di accertamento
previsti per i Paesi che rientrano nella White List dell'Amministrazione
Finanziaria.
La conseguenza più importante
dell'accordo con la Svizzera è, dunque, quella di consentire all'Agenzia delle
Entrate italiana di richiedere informazioni finanziarie relative ai propri
contribuenti che detengano attività non dichiarate nella Confederazione Elvetica,
decretando di fatto la fine del segreto bancario svizzero.
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giovedì 7 maggio 2015
Autoriciclaggio
E’ stato introdotto nel nostro
ordinamento con la Legge 15/12/2014 n. 186 il nuovo art. 648 ter-1 c.p. che punisce le condotte di auto riciclaggio
commesse a partire dal 1° gennaio 2015. In reato
sanziona il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, compiuto dalla
stessa persona che ha ottenuto tale denaro in maniera illecita.
In cosa consiste l’autoriclaggio?
L’autoriciclaggio consiste nell’attività di occultamento dei proventi
derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari
reati, come ad esempio: l’evasione fiscale, la corruzione e l’appropriazione di
beni sociali.
lunedì 4 maggio 2015
Voluntary Disclosure
A fine 2014 lo Stato italiano ha varato la legge sulla c.d. "Voluntary Disclosure" che permette ai contribuenti
che detengono capitali, immobili e partecipazioni societarie all'estero di autodenunciarsi, sanando la propria
posizione, con la possibilità di definire con il Fisco le sanzioni senza alcun
risvolto di carattere penale.
Il nostro studio legale garantisce assistenza per coloro che detengono
capitali all'estero. In particolare possiamo valutare l'opportunità di aderire
alla "Voluntary Disclosure" facendo rientrare i capitali o mantendoli
all'estero.
Cosa
si può regolarizzare con la Voluntary Disclosure?
Tutti gli
investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti
all'estero, anche indirettamente o per interposta persona: conti correnti,
polizze assicurative, trust, fondi comuni, depositi di metalli preziosi,
immobili, partecipazioni, imbarcazioni, navi da diporto o altri beni mobili.
E' possibile anche
regolarizzare gli attivi localizzati in Italia (c.d. voluntary interna). Tale
procedura è cumulabile con quella relativa alla detenzione di capitali esteri.
domenica 26 aprile 2015
Trust
Il Trust è
un istituto di matrice tradizione anglosassone in cui il disponente (c.d.
settlor) trasferisce alcuni beni o diritti a favore dell’amministratore del
Trust (il c.d. trustee) il quale li amministra con i diritti ed i poteri di un
vero e proprio proprietario nell’interesse del beneficiario e per uno scopo
predeterminato.
Chi può svolgere l’incarico di trustee?
Il compito
di amministratore del Trust può essere svolto da professionisti o da trustee
company, società che hanno quale oggetto sociale la gestione dei patrimoni.
Qual è l’effetto del conferimento di un bene
in un Trust?
L’effetto
principale dell’istituzione di un Trust è la segregazione patrimoniale per
la quale i beni conferiti in Trust costituiscono un patrimonio separato
rispetto al patrimonio del trustee con l’effetto che non possono essere escussi
dai creditori del trustee nè da quelli del disponente e del beneficiario.
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