All’interno dell’Unione Europea per risolvere
le questioni aventi connessioni con diversi sistemi giuridici nazionali (è il
caso ad esempio delle successioni aventi carattere di internazionalità) si utilizza
tradizionalmente il criterio di collegamento basato sui legami personali della
residenza abituale e della cittadinanza dell’interessato.
Il legislatore europeo tuttavia sta progressivamente
preferendo il criterio della residenza abituale a quello della cittadinanza.
Nel caso delle separazioni e divorzi, della responsabilità genitoriale, degli
obblighi alimentari, delle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali e, da
ultimo, le successioni transnazionali viene fissato quale principio cardine per
individuare la legge applicabile quello della residenza abituale.
In alcuni casi è fatta salva la
possibilità di scegliere la legge dello Stato di cui si ha la cittadinanza aprendo
le porte alla pianificazione, optando quindi per la legge più favorevole.
Ma cosa se una persona acquisisce la
cittadinanza di un Paese soltanto al fine di poter essere assoggettato alle sue
leggi?
Sul tema vi è un precedente risalente nel
tempo: si è pronunciata la Corte internazionale di giustizia il 6 aprile 1955,
nella nota causa Liechtenstein v. Guatemala, formulando il c.d. “principio
Nottebohm”.
Il Sig. Nottebohm, cittadino tedesco, si
era trasferito in Guatemala, vi aveva vissuto per molti anni senza tuttavia mai
acquisirne la cittadinanza; nel frattempo si era naturalizzato cittadino del
Lichtenstein (perdendo di conseguenza la cittadinanza tedesca), Stato con il
quale, tuttavia, non aveva intrattenuto rapporti particolari, né vi aveva
vissuto per periodi prolungati.
Durante il secondo conflitto mondiale,
egli era stato trattato in Guatemala come cittadino tedesco, e non come
cittadino di uno Stato neutrale: il Liechtenstein reclamava pertanto dinanzi
alla Corte internazionale di giustizia che il trattamento riservato dal
Guatemala al proprio cittadino fosse contrario agli obblighi internazionalmente
assunti dallo Stato guatemalteco. Secondo il Guatemala, invece, non si poteva riconoscere
al Sig. Nottebohm lo status di cittadino del Liechtenstein e, quindi, alcuna protezione
diplomatica da parte di tale Stato.
La Corte dell’Aja ha accolto le ragioni
del Guatemala, formulando il principio della cittadinanza effettiva per cui, in
caso di doppia (o multipla) cittadinanza, è da preferire quella dello Stato con
cui la persona ha un “genuine link”.
Dal canto suo, la Corte di Giustizia dell’Unione
europea ha sancito, nel caso Rottmann, che “il
diritto dell’Unione non osta a che uno Stato membro revochi ad un cittadino
dell’Unione la cittadinanza di tale Stato acquisita per naturalizzazione,
qualora questa sia stata ottenuta in maniera fraudolenta”. Il Sig.
Rottmann, cittadino austriaco, infatti, era andato a risiedere in Germania e
dopo alcuni anni, aveva ottenuto la cittadinanza tedesca, perdendo quella austriaca,
dato il divieto di doppia cittadinanza previsto
dal diritto austriaco. Tuttavia, in Austria era ancora pendente un processo
penale per un reato minore in capo al signor Rottmann ma questi aveva nascosto
tale circostanza alle autorità tedesche. A questo punto le autorità tedesche
hanno provveduto alla revoca della cittadinanza tedesca dal momento che era
stata ottenuta in maniera fraudolenta.
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