lunedì 22 ottobre 2018

Cittadinanza estera, quando può essere disconosciuta o revocata


All’interno dell’Unione Europea per risolvere le questioni aventi connessioni con diversi sistemi giuridici nazionali (è il caso ad esempio delle successioni aventi carattere di internazionalità) si utilizza tradizionalmente il criterio di collegamento basato sui legami personali della residenza abituale e della cittadinanza dell’interessato.
Il legislatore europeo tuttavia sta progressivamente preferendo il criterio della residenza abituale a quello della cittadinanza. Nel caso delle separazioni e divorzi, della responsabilità genitoriale, degli obblighi alimentari, delle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali e, da ultimo, le successioni transnazionali viene fissato quale principio cardine per individuare la legge applicabile quello della residenza abituale.
In alcuni casi è fatta salva la possibilità di scegliere la legge dello Stato di cui si ha la cittadinanza aprendo le porte alla pianificazione, optando quindi per la legge più favorevole.
Ma cosa se una persona acquisisce la cittadinanza di un Paese soltanto al fine di poter essere assoggettato alle sue leggi?

Sul tema vi è un precedente risalente nel tempo: si è pronunciata la Corte internazionale di giustizia il 6 aprile 1955, nella nota causa Liechtenstein v. Guatemala, formulando il c.d. “principio Nottebohm”.
Il Sig. Nottebohm, cittadino tedesco, si era trasferito in Guatemala, vi aveva vissuto per molti anni senza tuttavia mai acquisirne la cittadinanza; nel frattempo si era naturalizzato cittadino del Lichtenstein (perdendo di conseguenza la cittadinanza tedesca), Stato con il quale, tuttavia, non aveva intrattenuto rapporti particolari, né vi aveva vissuto per periodi prolungati.
Durante il secondo conflitto mondiale, egli era stato trattato in Guatemala come cittadino tedesco, e non come cittadino di uno Stato neutrale: il Liechtenstein reclamava pertanto dinanzi alla Corte internazionale di giustizia che il trattamento riservato dal Guatemala al proprio cittadino fosse contrario agli obblighi internazionalmente assunti dallo Stato guatemalteco. Secondo il Guatemala, invece, non si poteva riconoscere al Sig. Nottebohm lo status di cittadino del Liechtenstein e, quindi, alcuna protezione diplomatica da parte di tale Stato.
La Corte dell’Aja ha accolto le ragioni del Guatemala, formulando il principio della cittadinanza effettiva per cui, in caso di doppia (o multipla) cittadinanza, è da preferire quella dello Stato con cui la persona ha un “genuine link”.
Dal canto suo, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha sancito, nel caso Rottmann, che “il diritto dell’Unione non osta a che uno Stato membro revochi ad un cittadino dell’Unione la cittadinanza di tale Stato acquisita per naturalizzazione, qualora questa sia stata ottenuta in maniera fraudolenta”. Il Sig. Rottmann, cittadino austriaco, infatti, era andato a risiedere in Germania e dopo alcuni anni, aveva ottenuto la cittadinanza tedesca, perdendo quella austriaca, dato il divieto di doppia cittadinanza previsto dal diritto austriaco. Tuttavia, in Austria era ancora pendente un processo penale per un reato minore in capo al signor Rottmann ma questi aveva nascosto tale circostanza alle autorità tedesche. A questo punto le autorità tedesche hanno provveduto alla revoca della cittadinanza tedesca dal momento che era stata ottenuta in maniera fraudolenta.

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