Il D.Lgs. 20 giugno 2005 n. 122 ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina più favorevole per chi abbia sottoscritto un contratto preliminare di acquisto di un immobile ancora da costruire: tale disciplina, applicabile nel caso in cui una persona fisica - quindi con esclusione delle società e degli imprenditori - stipuli il contratto con l'impresa costruttrice, prevede l'obbligo in capo al promittente venditore di procurare al promissario acquirente una fideiussione a garanzia delle somme versate per caparra ed acconti in corso d'opera. Tale fideiussione, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 122 del 2005 deve essere fornita all'acquirente all'atto della stipulazione del preliminare a pena di nullità; può essere escussa qualora l'impresa costruttrice entri in una situazione di crisi, ovvero nel caso in cui, per fallimento o liquidazione oppure per un'esecuzione sull'immobile oggetto del preliminare il promittente venditore non sia in grado di trasferire al promissario acquirente la proprietà dell'immobile.