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venerdì 19 aprile 2013

Garanzie a tutela degli acquirenti di immobili in corso di costruzione

Il D.Lgs. 20 giugno 2005 n. 122 ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina più favorevole per chi abbia sottoscritto un contratto preliminare di acquisto di un immobile ancora da costruire: tale disciplina, applicabile nel caso in cui una persona fisica - quindi con esclusione delle società e degli imprenditori - stipuli il contratto con l'impresa costruttrice, prevede l'obbligo in capo al promittente venditore di procurare al promissario acquirente una fideiussione a garanzia delle somme versate per caparra ed acconti in corso d'opera. Tale fideiussione, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 122 del 2005 deve essere fornita all'acquirente all'atto della stipulazione del preliminare a pena di nullità; può essere escussa qualora l'impresa costruttrice entri in una situazione di crisi, ovvero nel caso in cui, per fallimento o liquidazione oppure per un'esecuzione sull'immobile oggetto del preliminare il promittente venditore non sia in grado di trasferire al promissario acquirente la proprietà dell'immobile.