lunedì 11 maggio 2015

La fine dei paradisi fiscali

A seguito delle intese stipulate in sede OCSE, molti Paesi si stanno progressivamente allineando alle regole internazionali sullo scambio dei dati in materia di cooperazione amministrativa. Anche molti Stati precedentemente inseriti nella c.d. "Black List" hanno cominciato ad allinearsi agli standard internazionali di trasparenza.

Che cosa prevede l’accordo stipulato tra l’Italia e la Svizzera?
Il recente accordo stipulato con la Confederazione Elvetica concerne una modifica del Trattato tra Italia e Svizzera sulle doppie imposizioni e rivede l'articolo sullo scambio di informazioni adeguandolo agli standard Ocse. Si tratta quindi dell'ultima occasione per il cittadino che voglia mettersi in regola di regolarizzare la propria posizione con il fisco italiano senza incorrere in sanzioni penali per reati fiscali.
La legge sulla Voluntary Disclosure prevede, infatti, che questo accordo sia il presupposto per poter beneficiare di una consistente riduzione delle sanzioni e dei medesimi termini di accertamento previsti per i Paesi che rientrano nella White List dell'Amministrazione Finanziaria.
La conseguenza più importante dell'accordo con la Svizzera è, dunque, quella di consentire all'Agenzia delle Entrate italiana di richiedere informazioni finanziarie relative ai propri contribuenti che detengano attività non dichiarate nella Confederazione Elvetica, decretando di fatto la fine del segreto bancario svizzero.


Come avviene lo scambio di informazioni con la Svizzera?
Lo scambio di informazioni avviene per ora su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria italiana. Tuttavia il protocollo sottoscritto con la Svizzera consente la richiesta di informazioni "verosimilmente rilevanti" sia di singoli individui che di gruppi di contribuenti, senza per il momento consentire di intraprendere una ricerca generalizzata ed indiscriminata di informazioni ("fishing expedition").
Dal 2018, invece, le variazioni sui conti finanziari (custodia, depositi, assicurazioni) saranno comunicate automaticamente all'Agenzia delle Entrate anche retroattivamente in relazione alle posizioni aperte nel periodo precedente con immediata emissione di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni amministrative che in alcuni casi potrebbero erodere l'intero capitale detenuto in Svizzera.

Cosa prevede invece l’accordo con Montecarlo?
Il 2 marzo 2015 lo Stato italiano e il Principato di Monaco hanno siglato l'accordo in materia di scambio di informazioni fiscali che, analogamente a quanto già avvenuto con la Svizzera ed il Liechtenstein, pone fine al segreto bancario per quanto concerne i capitali detenuti all'estero.
I due Paesi hanno sottoscritto un accordo basato sul modello OCSE di Tax Information Exchange Agreement (TIEA) che consentirà lo scambio di informazioni su richiesta. 
L’intesa consente a Montecarlo di uscire dalla Black List fiscale-finanziaria, permettendo ai contribuenti italiani che intendono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per il rientro dei capitali di beneficiare di condizioni maggiormente vantaggiose ai fini della regolarizzazione.

Quali dati verranno comunicati dagli istituti finanziari del Principato di Monaco?
Il Protocollo aggiuntivo in materia di richieste di gruppo consente all'Agenzia delle Entrate italiana di richiedere informazioni su tutti i conti correnti, anche se inattivi o sostanzialmente svuotati dopo la sottoscrizione dell'Accordo tra l'Italia e Montecarlo, detenuti da cittadini italiani presso istituti di credito del Principato di Monaco.
Inoltre gli istituti finanziari saranno tenuti a richiedere ai correntisti la prova di avere aderito alla procedura di Voluntary Disclosure entro il 30 settembre 2015.

Quali saranno le conseguenze di queste comunicazioni?

In conseguenza dello scambio di informazioni tutti gli elementi utili saranno a conoscenza dell'Amministrazione Finanziaria italiana che potrà emettere immediatamente un avviso di accertamento oltre alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l'apertura del relativo procedimento penale. Una volta ricevuto un avviso di accertamento sarà infatti preclusa al contribuente la possibilità di aderire alla Voluntary Disclosure senza poter beneficiare della riduzione delle sanzioni e dell'immunità penale.

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