A seguito
delle intese stipulate in sede OCSE, molti Paesi si stanno progressivamente
allineando alle regole internazionali sullo scambio dei dati in materia di
cooperazione amministrativa. Anche molti Stati precedentemente inseriti nella
c.d. "Black List" hanno cominciato ad allinearsi agli
standard internazionali di trasparenza.
Che cosa prevede l’accordo stipulato tra
l’Italia e la Svizzera?
Il recente accordo stipulato con la
Confederazione Elvetica concerne una modifica del Trattato tra Italia e
Svizzera sulle doppie imposizioni e rivede l'articolo sullo scambio di
informazioni adeguandolo agli standard Ocse. Si tratta quindi dell'ultima
occasione per il cittadino che voglia mettersi in regola di regolarizzare la
propria posizione con il fisco italiano senza incorrere in sanzioni penali per
reati fiscali.
La legge sulla Voluntary Disclosure
prevede, infatti, che questo accordo sia il presupposto per poter beneficiare
di una consistente riduzione delle sanzioni e dei medesimi termini di accertamento
previsti per i Paesi che rientrano nella White List dell'Amministrazione
Finanziaria.
La conseguenza più importante
dell'accordo con la Svizzera è, dunque, quella di consentire all'Agenzia delle
Entrate italiana di richiedere informazioni finanziarie relative ai propri
contribuenti che detengano attività non dichiarate nella Confederazione Elvetica,
decretando di fatto la fine del segreto bancario svizzero.
Come avviene lo scambio di
informazioni con la Svizzera?
Lo scambio di informazioni avviene
per ora su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria italiana. Tuttavia il
protocollo sottoscritto con la Svizzera consente la richiesta di informazioni
"verosimilmente rilevanti" sia di singoli individui che di gruppi di
contribuenti, senza per il momento consentire di intraprendere una
ricerca generalizzata ed indiscriminata di informazioni ("fishing
expedition").
Dal 2018, invece, le variazioni sui
conti finanziari (custodia, depositi, assicurazioni) saranno comunicate automaticamente all'Agenzia delle Entrate
anche retroattivamente in relazione alle posizioni aperte nel periodo
precedente con immediata emissione di avvisi di accertamento e irrogazione di
sanzioni amministrative che in alcuni casi potrebbero erodere l'intero capitale
detenuto in Svizzera.
Cosa prevede invece l’accordo con Montecarlo?
Il 2 marzo 2015 lo Stato
italiano e il Principato di Monaco hanno siglato l'accordo in materia di
scambio di informazioni fiscali che, analogamente a quanto già avvenuto con la
Svizzera ed il Liechtenstein, pone fine al segreto bancario per quanto concerne
i capitali detenuti all'estero.
I due Paesi hanno sottoscritto un
accordo basato sul modello OCSE di Tax Information Exchange Agreement
(TIEA) che consentirà lo scambio di informazioni su richiesta.
L’intesa consente a Montecarlo
di uscire dalla Black List fiscale-finanziaria, permettendo ai
contribuenti italiani che intendono avvalersi della procedura di collaborazione
volontaria per il rientro dei capitali di beneficiare di condizioni
maggiormente vantaggiose ai fini della regolarizzazione.
Quali dati verranno comunicati dagli istituti finanziari del Principato
di Monaco?
Il Protocollo aggiuntivo in
materia di richieste di gruppo consente all'Agenzia delle Entrate
italiana di richiedere informazioni su tutti i conti correnti, anche se
inattivi o sostanzialmente svuotati dopo la sottoscrizione dell'Accordo tra
l'Italia e Montecarlo, detenuti da cittadini italiani presso istituti di
credito del Principato di Monaco.
Inoltre gli istituti finanziari
saranno tenuti a richiedere ai correntisti la prova di avere aderito alla
procedura di Voluntary Disclosure entro il 30 settembre 2015.
Quali saranno le conseguenze di queste comunicazioni?
In conseguenza dello scambio di
informazioni tutti gli elementi utili saranno a conoscenza dell'Amministrazione
Finanziaria italiana che potrà emettere immediatamente un avviso di
accertamento oltre alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica
per l'apertura del relativo procedimento penale. Una volta ricevuto un avviso
di accertamento sarà infatti preclusa al contribuente la possibilità di aderire
alla Voluntary Disclosure senza poter beneficiare della riduzione delle
sanzioni e dell'immunità penale.
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