La Voluntary Disclosure è l’ultima
opportunità che consente di regolarizzare i capitali esteri non dichiarati in
Italia sanando la propria posizione fiscale, con una completa immunità sotto il
profilo penale, e preservando l'effettiva disponibilità del patrimonio.
La VD si inserisce nel contesto
internazionale di lotta globale all’evasione fiscale. Dal momento che il
trasferimento di numerosi capitali in
realtà “offshore” ha prodotto a livello globale una notevole erosione delle
risorse fiscali dei singoli Paesi, Stati Uniti e Unione Europea hanno fatto
forti pressioni nei confronti dei Paesi Black Lists affinché questi, con la
minaccia dell’isolamento nell’operatività mondiale, aderiscano a un sistema di
scambio automatico dei dati.
Prima gli Stati Uniti con
l’introduzione nel 2010 della normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance
Act), poi OCSE, con G20 e Unione Europea, hanno dunque imposto un protocollo
globale per lo scambio automatico delle informazioni (Common Reporting
Standard).
In forza di tali accordi
internazionali le amministrazioni finanziarie degli Stati aderenti otterranno
informazioni dalle istituzioni finanziarie ivi stabilite in ordine ai conti
detenuti da persone fisiche e società (compresi i trust e fondazioni); con
frequenza annuale le amministrazioni finanziarie scambieranno automaticamente
con gli altri Paesi aderenti le informazioni raccolte sui soggetti titolari
delle giacenze e ivi residenti.
Vi è un primo gruppo di Paesi (i
promotori) che si è obbligato alla rapida adozione del nuovo standard e ha
fissato il primo scambio di informazioni, con riferimento alle attività
finanziarie detenute nel 2016, al settembre 2017; si tratta dei Paesi che
trarranno vantaggio dall’accordo in quanto interessati ad individuare capitali
sfuggiti al proprio potere impositivo (fra gli altri, Italia, Germania, Olanda
e Irlanda ma anche Isole Vergini e Isole Cayman). Il secondo gruppo di Paesi
aderenti scambierà le informazioni a far data dal 2018, con riferimento alle
attività finanziarie detenute nel 2017, ed è in pratica costituito dai quei
Paesi tradizionalmente poco collaborativi che sono stati “costretti” alla
partecipazione; vi appartengono fra gli altri Svizzera, Bahamas, Monaco e
Arabia Saudita.
Entro il 2018, solo cinque Paesi
con un sistema bancario proprio (Bahrain, Cook Islands, Nauru, Panama e
Vanuatu) resteranno esclusi dal Common reporting standard (Crs), l'accordo in
base al quale le amministrazioni finanziarie dei Paesi aderenti avranno la
possibilità di ottenere, su base annua e attraverso uno scambio automatico, le
informazioni considerate rilevanti dalle banche dei sistemi finanziari facenti
parte dell'accordo.
Le istituzioni finanziarie su cui
ricade l’obbligo di segnalazione non sono soltanto le banche ma anche gli intermediari
finanziari, i brokers, le compagnie di assicurazione e gli organismi di
investimento collettivo.
Le informazioni finanziarie da
segnalare comprendono tutti i tipi di redditi da capitale, quindi gli
interessi, i dividendi, i redditi derivanti da alcuni contratti assicurativi,
nonché i redditi derivanti dalle attività finanziarie o dalla loro vendita.
Pertanto, a seguito dell’entrata
in vigore dello scambio automatico, l’Agenzia delle Entrate verrà
automaticamente a conoscenza dell’esistenza, ad esempio, di conti correnti e
dei contratti assicurativi con contenuto finanziario intrattenuti all’estero ma
intestati a soggetti che abbiano la residenza (amministrativa o fiscale) in
Italia.
Inoltre nel corso dell’ultimo
anno sono stati conclusi accordi bilaterali con Montecarlo, Lussemburgo,
Liechtenstein, San Marino, Svizzera e altri paesi minori che comporteranno la fine
del segreto bancario e l’instaurarsi di reciproci obblighi di trasparenza nella
comunicazione di informazioni.
Al momento hanno sottoscritto
accordi di collaborazione con l’Italia, la Svizzera il 23 febbraio 2015, il
Liechtenstein il 26 febbraio 2015, il Principato di Monaco il 2 marzo 2015 e la
Città del Vaticano il 1° aprile 2015.
La rapida conclusione di tali
accordi, che da anni erano in fase di negoziazione, è stata agevolata anche dal
fatto che la Legge 186/14 dispone uno sconto sulle sanzioni e il dimezzamento
dei tempi di accertamento qualora il paese Black List, presso il quale sono
depositate le giacenze, sottoscriva con un accordo sullo scambio di
informazioni con l’Italia entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
norma.
Per chi accede alla Voluntary Disclosure,
in ogni caso, l’effetto è immediato: gli accertamenti possono retrocedere fino
al 2010 in caso di dichiarazione infedele
o al 2009 in caso di omessa dichiarazione senza, dunque, il raddoppio dei
termini previsto dal DL n. 78/2009, mentre le sanzioni sul monitoraggio fiscale
si applicheranno su cinque anni (2009-2013), non più su dieci, e in misura più
leggera.
La Voluntary Disclosure è
l’ultima possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione.
Chi non aderisce ora sarà scoperto dall’Agenzia delle Entrate mediante lo scambio
di informazioni automatico che entrerà in forza nel 2017 con la Svizzera e
Montecarlo. Se non si aderisce alla VD il Fisco potrà irrogare il massimo delle
sanzioni, che sicuramente eroderanno l’intero patrimonio detenuto all’estero.
Inoltre il contribuente sarà sottoposto anche a procedimento penale per il
reato di auto riciclaggio punito con la reclusione da due a otto anni.
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