mercoledì 17 gennaio 2018

Condanna per violenze, non sempre lo straniero può essere espulso


La Corte di Cassazione ha di recente emesso una sentenza destinata a fare discutere. Un cittadino straniero condannato per violenze ripetute in famiglia non deve essere espulso, se non in presenza di accertata pericolosità sociale. Si tratta dunque di una procedura facoltativa.

Il caso di specie
Un marocchino residente a Milano è stato condannato a tre anni di reclusione, con sentenza definitiva della Cassazione, la quale, però, ha respinto la domanda di espulsione, non considerando dimostrata la pericolosità sociale del soggetto.
Il marocchino è stato ritenuto responsabile di maltrattamenti e lesioni personali aggravate, a seguito della testimonianza della moglie e di numerosi referti rilasciati dal Pronto soccorso. Nonostante tale condotta sia stata posta in essere all’ottavo mese di gravidanza della donna, con tutti i rischi del caso, ciò non è stato sufficiente per giustificarne l’allontanamento dal nostro Paese.

Cosa ha detto la Cassazione
Secondo la Suprema Corte, "l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna superiore a 2 anni, costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice solo nel caso in cui abbia verificato la sussistenza in concreto della attualità della pericolosità sociale".

Il concetto di pericolosità sociale

La pericolosità sociale si basa sulla valutazione della probabilità che un soggetto commetta nuovi reati. E’ quindi di fatto una prognosi criminale, basata sulla personalità, sugli eventuali precedenti, sulle caratteristiche del reato per cui il soggetto è stato condannato (ripetibilità). E’ in genere oggetto di valutazione per prevedere misure di sicurezza ulteriori rispetto alla reclusione.

lunedì 18 dicembre 2017

Case occupate abusivamente, lo Stato deve risarcire se non provvede allo sgombero

Un malcostume purtroppo tipico del nostro Paese è rappresentato dalle case occupate abusivamente. Case abbandonate, spesso di proprietà statale, ma anche molte case private abitate, magari lasciate incustodite per pochi giorni o addirittura poche ore.

Una sentenza destinata a fare giurisprudenza
Il Tribunale Civile di Roma ha emesso una sentenza rivoluzionaria, per quanto di primo grado. Il Ministero dell’Interno è stato infatti condannato a risarcire con 7 milioni di euro i proprietari di un palazzo occupato a Roma. Motivo? Non aver provveduto a sgomberare lo stabile restituendone la disponibilità al legittimo proprietario.

Le motivazioni della sentenza
I giudici hanno ritenuto prevalente l’interesse del singolo, che le forze di polizia, dipendenti appunto dal Ministero dell’Interno, sono vincolate a far rispettare nell’ambito della loro attività di tutela dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e del rispetto delle leggi, ed in particolare nella tutela della legalità.

Il caso di specie
Il Tribunale ha dato ragione ad una società proprietaria di un edificio occupato dal 2013 da 350 persone, mai sgomberato nonostante il decreto di sequestro preventivo risalente all’agosto del 2014.

La difesa del Ministero
Il Ministero dell’Interno ha annunciato che presenterà ricorso, sostenendo che gli sgomberi non sono stati eseguiti perché il Comune di Roma non era stato in grado trovare soluzioni abitative  temporanee per i casi più gravi.
Inoltre, il Ministero si appella a nuove disposizioni che delegano ai prefetti la pianificazione degli interventi e coinvolgono i sindaci nella mappatura delle situazioni a rischio e nella individuazione di soluzioni alternative per fare fronte all'emergenza abitativa.

Staremo a vedere cosa stabilirà la sentenza d’appello. 

martedì 12 dicembre 2017

Legge di stabilita' 2018: conferme e novità sulle detrazioni per l’efficienza energetica e altri bonus

La nuova Finanziaria, nota ormai come Legge di Stabilità, si appresta a confermare, con alcune novità, gli incentivi (Ecobonus) all’efficientamento energetico delle abitazioni (infissi, climatizzazione,pannelli solari, eccetera).

Scende l’Ecobonus

Lapercentuale di detrazione nel 2018 scenderà dal 65% al 50% per schermi solari, infissi e impianti di climatizzazione invernale. Sostituire una vecchia finestra con una più isolante sarà dunque meno conveniente, ma consentirà comunque un risparmio nel lungo periodo in termini di energia consumata e bollette.
La spesa massima detraibile è pari a 100 mila euro.

Non cambia nulla per gli interventi sull’intero edificio

Restano invariate le detrazioni per l’installazione di pannelli solari, cappotti termici e altri interventi sull’involucro edilizio. Il limite di spesa detraibile in questo caso sarà di 60 mila euro per i lavori riguardanti l’involucro e gli impianti fotovoltaici, mentre ammonterà a 30.000 euro per caldaie ed impianti di climatizzazione.

Il bonus mobili

L’efficienza energetica passa anche
dall’utilizzo di elettrodomestici ed arredi a risparmio energetico. In questo caso, è prevista una detrazione del 50% per una spesa massima di 10 mila euro. Questo bonus è valido soltanto se l’acquisto è contestuale alla ristrutturazione della casa.


Il bonus verde

Per la ristrutturazione edilizia, rimangono invariate le detrazioni del 50% valide
anche nel 2017, ma saranno affiancate da un bonus verde, valido per singole abitazioni o condomini.
Si tratta di una detrazione del 36% per tutti gli interventi di manutenzione e ristrutturazione dei giardini, con un massimo di spesa di 5 mila euro.

Il bonus sisma

Confermato infine il bonus sisma fino al 2021, con detrazioni fino all’85% delle spese per
lavori finalizzati al miglioramento strutturale della casa e altri interventi sismici.

lunedì 4 dicembre 2017

Telemarketing, salta il pugno duro contro le telefonate commerciali

Sembrava potesse essere la volta buona per fare tabula rasa e contrastare le telefonate commerciali assillanti, a volte ai limiti dello stalking telefonico.
Il testo di legge approvato in Senato prevedeva infatti l’adozione di un prefisso unico per tutti i call center commerciali e, soprattutto, l’azzeramento di tutti i consensi firmati nel tempo, in occasione dell’attivazione di contratti, da parte di coloro che avessero iscritto il proprio numero al registro pubblico delle opposizioni.

Il provvedimento annacquato alla Camera
Purtroppo, il nuovo testo approvato in Senato, decisamente garantista per gli utenti, è stato annacquato alla Camera, eliminando il prefisso unico e, soprattutto, lasciando intatta la possibilità di essere contattati dalle società ed aziende con le quali si ha in essere un contratto di fornitura di servizi, che siano bancari, televisivi, telefonici o elettrici.
Solo i consensi non connessi a rapporti contrattuali in essere potranno essere azzerati a seguito dell’iscrizione di un numero telefonico al registro pubblico delle opposizioni.

La questione del prefisso unico e i numeri identificabili
L’emendamento approvato alla Camera prevede due prefissi: uno per le chiamate commerciali e un altro per le analisi di mercato.
Inoltre, i call center potranno in alternativa utilizzare un numero identificabile e "richiamabile", così che il consumatore possa eventualmente richiamare e, consiglio personale,  bloccare il numero, cosa possibile con i moderni smartphone.
Un altro consiglio che posso dare è di cercare su google il numero dal quale si è ricevuta una chiamata sospetta, a cui, volutamente o meno, non si è risposto.
Esistono, infatti, siti affidabili che raccolgono segnalazioni di altri utenti che contrassegnano determinati numeri come portatori di pubblicità aggressiva.

Le chiamate dopo la cessazione del contratto
Un’altra concessione ai call center prevista dal testo emendato alla Camera è quella di poter chiamare l’ex cliente fino a 30 giorni dopo la cessazione del contratto, per cercare di fargli cambiare idea.
Se alla fine sarà il testo emendato ad essere definitivamente approvato, si tratterà dell’ennesima occasione persa da parte del Legislatore per dimostrare di stare davvero dalla parte dei cittadini che non vogliono essere assillati dalle telefonate commerciali.


lunedì 27 novembre 2017

Equo compenso: più tutele per i professionisti

E’ stata di recente approvata in Commissione Bilancio del Senato la norma sull’equo compenso per le prestazioni dei professionisti iscritti ad Ordini e Collegi e riuniti in associazioni. Essa è valida sia per i privati che per la Pubblica Amministrazione.

Il provvedimento riguarda 4,4 milioni di lavoratori, dagli avvocati agli infermieri, che potranno finalmente vedersi riconosciuto l’equo compenso, senza più contratti capestro, prestazioni pagate il minimo possibile, clausole per attività aggiuntive gratuite.  

Il testo originario e i parametri utilizzati
Con il testo in origine si intendevano tutelare i soli avvocati nel contenzioso con parti considerate forti, quali banche, assicurazioni e grandi imprese.
Successivamente, il raggio d'azione è stato esteso a tutti gli autonomi.
Per fissare le soglie di remunerazione al di sotto delle quali non è possibile scendere, si utilizzeranno i parametri giudiziari (usati dai magistrati per dirimere le controversie) per i professionisti regolamenti. Tali parametri sono emessi dai ministeri vigilanti degli Ordini. Per le altre categorie di professionisti andranno invece individuate modalità ad hoc per determinare gli equi compensi.

Stop al caporalato intellettuale
In Italia le categorie non regolamentate di professionisti contano circa 3 milioni di lavoratori, ai quali si aggiungono i cosiddetti ordinistici, che sono appunto circa 1,4 milioni. Un provvedimento, dunque, che riguarda una importante fetta di professionisti italiani e consentirà di sradicare lo sfruttamento di tanti cervelli che hanno fatto sacrifici e meritano di essere pagati il giusto per il proprio lavoro. Non a caso, il Ministro della Giustizia Orlando ha definito il fenomeno come “caporalato intellettuale”.

Il ruolo della P.A. e le critiche
Il coinvolgimento nella norma sull’equo compenso della Pubblica Amministrazione renderà in un certo qual modo lo Stato garante del provvedimento, anche se non mancano le critiche di chi lo considera pasticciato e con possibili problemi di attuazione. Staremo a vedere.


lunedì 20 novembre 2017

Rottamazione cartelle, possibile fino a quelle di settembre 2017 e con termine prorogato

Buone notizie per i contribuenti che abbiano ricevuto una cartella esattoriale riferita agli anni dal 2000 al terzo trimestre 2017. Anch’esse infatti potranno essere oggetto di rottamazione, con istanza possibile entro il 15 maggio 2018. La precedente scadenza era fissata al 31 dicembre 2017.
Lo ha stabilito un emendamento al decreto fiscale approvato di recente in Commissione Bilancio.

La proroga dei termini per la richiesta di rottamazione

I termini per presentare la richiesta sono stati necessariamente prorogati considerata il nuovo lasso di tempo molto ampio, appunto dal 2000 al settembre 2017, e l’obbligo di prevedere nuovi adempimenti per chi volesse aderire.
L’Agenzia della Riscossione (ex Equitalia) verificherà le caratteristiche del carico fiscale per cui è stata fatta richiesta e prenderà contatti con il debitore, come da prassi.

Cosa succede se si ha già ha in rottamazione una cartella?

Il contribuente che voglia usufruire di questa nuova opportunità, avendo già una cartella in rateizzazione, con piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, dovrà innanzitutto sanare completamente tale posizione.
Riceverà quindi entro il 30 giugno 2018 la comunicazione con gli importi delle rate scadute nel 2016 e non ancora pagate. A quel punto, entro il 31 luglio dovrà versare il dovuto, dopodiché potrà iniziare il processo per la rottamazione della parte residua.
In questo caso, è evidente che i tempi si allunghino: entro il 30 settembre l’Agenzia della Riscossione comunicherà gli importi di tre rate relative alla nuova rottamazione, da saldare a ottobre 2018, novembre 2018 (pagando l’80% del debito) e infine a febbraio 2019, con applicati soltanto i normali interessi legali del 4,5%, senza ovviamente sanzioni o interessi di mora.

Cosa succede se non si ha già ha in rottamazione una cartella?
Se il contribuente debitore aderisce a questa nuova opportunità  per una cartella non interessata da rateizzazione, le scadenze cambiano.
L'Agenzia della riscossione comunicherà gli importi da pagare entro il 30 giugno 2018 e le rate saranno cinque: luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 (tali da coprire complessivamente l'80% del debito) e febbraio 2019. In questo caso, sulla rata di luglio, che può essere anche rata unica a saldo, non si applicheranno gli interessi legali, mentre sulle successive quattro sì.

Ad essere compresi nell'operazione sono anche i contribuenti esclusi dalla prima edizione perché non in regola con le rate di piani precedenti.


lunedì 13 novembre 2017

Figli minorenni in foto sui social? Serve il consenso di entrambi i genitori

I social network hanno invaso la vita di molti di noi, a prescindere dall’età e dalla classe sociale. Una questione attuale è cosa sia lecito pubblicare, soprattutto quando si tratta di soggetti minorenni.

Foto online solo se i genitori sono d’accordo
Oggetto del contendere tra genitori separati, e non, è spesso la possibilità di pubblicare le foto dei figli minori. Una recente sentenza del Tribunale di Mantova ha sancito che in questo caso debba esserci il consenso di entrambi i genitori. In caso contrario, il genitore contrario può chiedere ed ottenere la rimozione delle foto già pubblicate e l’inibizione alla pubblicazione di nuove foto.

Le motivazioni della sentenza
Il giudice ha motivato la sentenza valutando la pubblicazione delle foto sui social network come comportamento potenzialmente pregiudizievole per i minori, in quanto ciò determina la diffusione delle immagini ad un pubblico indeterminato di persone, tra cui possono essere compresi  malintenzionati, i quali potrebbero avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte online.

Il caso di specie
Nel caso trattato una madre affidataria si era impegnata a non pubblicare le foto dei figli ed a rimuovere quelle già presenti su richiesta del padre dei piccoli. Non aveva però rispettato in toto gli accordi presi, rimuovendo quelle già presenti, ma pubblicandone di nuove, costringendo così l’ex coniuge a fare ricorso.  
La madre ha torto perché contravviene ad un accordo preso con l’altro genitore, violando il diritto all’immagine ed alla riservatezza dei bambini, esponendoli ai rischi suddetti.

Il rischio pedopornografia
Purtroppo sul web è alto il rischio che le foto dei minori siano utilizzate per finalità pedopornografiche, attraverso tag e fotomontaggi. La polizia postale sconsiglia di pubblicare tali foto e la giurisprudenza ha voluto sancire la necessità che entrambi i genitori siano consapevoli dei rischi che si corrono, dimostrandosi concordi nel pubblicare sui social le foto dei propri figli minorenni.